Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2433 del 25 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitā da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione č prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolaritā del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocitā, non aveva potuto evitarlo). (

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