(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada ha l'onere di provare sia che il sinistro si č verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo č rimasto sconosciuto. A tal fine, č sufficiente dimostrare che le indagini compiute o quelle disposte dall'autoritā giudiziaria per l'identificazione del veicolo investitore abbiano avuto esito negativo.