(massima n. 1)
La presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilitą del sinistro.