(massima n. 1)
La presunzione di colpa in egual misura dei conducenti, ex art. 2054, secondo comma, cod. civ., si applica nella fattispecie del tamponamento a catena tra veicoli in movimento e riguarda l'intero danno subito dal conducente del veicolo tamponato, salva la prova liberatoria che determina l'attribuzione in via esclusiva all'altro conducente.