(massima n. 1)
La mancata contestazione dei fatti da parte del convenuto responsabile civile in un sinistro stradale può comportare l'applicazione dell'art. 2054 c.c. e la presunzione di responsabilità a suo carico; tuttavia, tale applicazione richiede che sia stata ottemperata all'onere processuale posto a carico della parte attrice riguardo alla puntuale allegazione dei fatti costitutivi della domanda.