(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilitā del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non č sufficiente la prova che la velocitā tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocitā stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.