Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4258 del 18 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti (art. 2054, comma secondo, cod. civ.) può essere superata solo se emerge la prova concreta che uno dei due abbia completamente rispettato le norme sulla circolazione stradale, comprese le manovre emergenziali, mentre il mancato accertamento della netta condotta conforme alle norme del codice della strada da parte di uno dei conducenti comporta una responsabilità presuntiva.

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