Cassazione civileSez. IIIordinanza n. 4269del 18 febbraio 2025
(1 massima)
(massima n. 1)
La prova liberatoria per superare la presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., deve consistere nell'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.