(massima n. 1)
In materia di responsabilitą derivante dalla circolazione stradale, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha una funzione sussidiaria, operando nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilitą del sinistro. Pertanto, l'accertamento concreto della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione prevista da tale norma, nonché dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del primo comma di tale disposizione. La presunzione di colpa deve collocarsi comunque in una relazione causale con la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche, e l'evento di danno.