(massima n. 1)
In materia di responsabilità per danni da incidente stradale, il giudice può rilevare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato, purché la controparte abbia prospettato gli elementi di fatto da cui si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. La rilevabilità d'ufficio non comporta che possa essere fatta valere in ogni stato e grado del processo senza una specifica deduzione.