(massima n. 1)
In tema di responsabilitā derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, il giudice deve considerare la condotta di guida di entrambi i conducenti ai fini della presunzione di pari responsabilitā prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. Non č sufficiente accertare la colpa di uno dei conducenti per superare tale presunzione; č necessario verificare concretamente se anche l'altro conducente abbia tenuto una condotta corretta.