(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. quando la ricorrente non deduca specificamente le affermazioni della sentenza impugnata che violerebbero le norme regolatrici della fattispecie o non ne prospetti criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, rendendo impossibile alla Corte di Cassazione verificare il fondamento della denunziata violazione.