(massima n. 1)
Una volta accertata la storicitą del sinistro e ritenuta l'impossibilitą di ricostruirne la dinamica, il giudice deve applicare la presunzione di pari responsabilitą di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., norma che contiene una regola probatoria sussidiaria applicabile d'ufficio.