(massima n. 1)
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non č litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilitā del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo cosė chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dā rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo č quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data".