(massima n. 1)
La regola presuntiva di responsabilitą paritaria di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., trova applicazione solo quando non sia possibile accertare in concreto la responsabilitą dei soggetti coinvolti in un sinistro stradale. Essa risulta non invocabile quando gli elementi probatori disponibili permettono di determinare concretamente il grado di colpa dei conducenti coinvolti.