Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18958 del 10 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In ragione del carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione, le norme generali di quest'ultimo trovano applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n. (secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli), trovando invece applicazione l'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005, in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, compreso il trasportato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della ricorrente, danneggiata quale terza trasportata su un gommone, per aver accettato il rischio dell'escursione in presenza di forte vento, per mancanza di una previa motivazione effettiva e percepibile in ordine alla condotta del pilota del mezzo).

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