(massima n. 1)
In caso di investimento di un pedone, ai fini dell'integrale esonero della responsabilitā del conducente del veicolo investitore, che č presunta al 100% ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., č necessario dimostrare sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sia che l'investitore si sia trovato nell'oggettiva impossibilitā di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare regolando la velocitā del mezzo fino ad assicurare la possibilitā del suo completo arresto.