Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20792 del 23 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di investimento di un pedone, ai fini dell'integrale esonero della responsabilitā del conducente del veicolo investitore, che č presunta al 100% ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., č necessario dimostrare sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sia che l'investitore si sia trovato nell'oggettiva impossibilitā di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare regolando la velocitā del mezzo fino ad assicurare la possibilitā del suo completo arresto.

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