Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11152 del 27 aprile 2023

(4 massime)

(massima n. 1)

Nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione; quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 c.c.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno nè la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso; tanto meno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia.

(massima n. 2)

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

(massima n. 3)

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode; ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.

(massima n. 4)

Nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite.

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