(massima n. 1)
Nelle ipotesi di responsabilitā oggettiva, il contenuto della prova liberatoria non solo č stato tipizzato dal legislatore, ma č stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione; quando la prova liberatoria č costituita dalla ricorrenza del caso fortuito č segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art. 2052 c.c.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno nč la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilitā e l'inevitabilitā dell'evento dannoso; tanto meno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia.