(massima n. 2)
Nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilitā a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale. Anche al di fuori della materia dei sinistri stradali, del resto, questa Corte ha ammesso il concorso, nel caso di responsabilitā per danni da rovina di edificio, tra la presunzione a carico del proprietario ex art. 2053 c.c., e quella a carico del conduttore ex art. 1218 c.c.. Corollario del suddetto principio č che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilitā graverā sull'altro soggetto; b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrā esente da responsabilitā; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilitā graverā su entrambi in pari misura.