(massima n. 1)
Il rapporto tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 2052 c.c. č un rapporto di genere a specie, nel senso che tutte le ipotesi speciali previste nel titolo IX del libro IV del codice civile sono fatti illeciti ex art. 2043 c.c., che costituisce il genus in cui si trovano incasellate tutte le species di danno da fatto illecito e del quale sono una specificazione in ordine all operativitā delle presunzioni di colpa a carico del danneggiante, con un diverso regime di prova favorevole al danneggiato.