Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14555 del 24 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In via generale, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno č stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato); tuttavia, il danneggiato ha la facoltā di agire in giudizio ex art. 2043 c.c., facendosi carico del maggior onere probatorio che dall'applicazione di detta norma consegue.

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