Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17307 del 24 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di danno causato da animali, la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2052 del codice civile italiano può essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario dell'animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l'ha in uso. Tuttavia, è possibile ravvisare un concorso di responsabilità quando i titoli della responsabilità stessa siano diversi.

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