(massima n. 1)
In caso di danno causato da animali, la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2052 del codice civile italiano può essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario dell'animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l'ha in uso. Tuttavia, è possibile ravvisare un concorso di responsabilità quando i titoli della responsabilità stessa siano diversi.