(massima n. 1)
Nell'ipotesi di danni causati dalla fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Spetta, invece, al soggetto responsabile della custodia della fauna, dimostrare la prova liberatoria del fortuito, evidenziando che la condotta dell'animale si č posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche con l'adozione delle pił adeguate e diligenti misure.