(massima n. 1)
In caso di danno procurato nel corso di una zuffa canina, la specifica azione di qualsivoglia cane può costituire una vera e propria causa sopravvenuta, da sé sola in grado di cagionare l'evento, solo in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla stessa serie causale già in essere. Diversamente, deve necessariamente concludersi che l'azione del cane del proprietario che per primo ha innescato la zuffa è da considerare causa dell'evento dannoso perché, senza la sua azione, l'evento stesso non si sarebbe verificato.