Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25987 del 24 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché il criterio di imputazione della responsabilitą previsto da tale disposizione si fonda sulla proprietą o sull'utilizzazione dell'animale. Le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici.

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