(massima n. 1)
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché il criterio di imputazione della responsabilitą previsto da tale disposizione si fonda sulla proprietą o sull'utilizzazione dell'animale. Le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici.