(massima n. 1)
In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla Regione, la quale č responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. La prova a carico del danneggiato include la dimostrazione della dinamica del sinistro e del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso, oltre alla verifica di una guida prudente e inevitabile.