Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 882 del 14 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā del gestore stradale ex art. 2051 c.c., la responsabilitā oggettiva sussiste in presenza di una situazione di pericolo connessa alla struttura o alla conformazione della strada, prescindendo dall'accertamento del carattere colposo della condotta del custode. L'ente gestore deve provare il "caso fortuito", dimostrando che la situazione che ha causato il danno non si č verificata a causa di un difetto di vigilanza della rete viaria.

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