(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode č responsabile dell'evento lesivo dato dalla cosa, indipendentemente dalla pericolositā o dalle caratteristiche della stessa, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato. La condotta del danneggiato, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, non necessita di essere autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, essendo sufficiente che sia oggettivamente colposa.