(massima n. 1)
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento.