(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Questa responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo. La condotta del danneggiato, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, deve essere caratterizzata da colpa oggettiva.