Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8038 del 26 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Questa responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo. La condotta del danneggiato, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, deve essere caratterizzata da colpa oggettiva.

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