(massima n. 1)
La prova liberatoria gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si realizza con la mera incompatibilitą tra il giudicato penale di assoluzione per il sindaco e l'accertamento in sede civile dell'assenza di caso fortuito. La persistenza di un nesso di causalitą tra la condizione della strada e il danno rivendicato deve essere provata con specifico richiamo a evidenti circostanze idonee ad escludere la responsabilitą del custode.