(massima n. 1)
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per danni derivanti dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra la cosa custodita ed evento dannoso. Tale responsabilità può essere esclusa solo tramite la dimostrazione, da parte del custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e, nel caso del terzo, imprevedibili.