Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11857 del 6 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il committente non può rispondere per i danni causati a terzi dall'appaltatore in forza della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. quando il danno deriva esclusivamente dall'azione dell'appaltatore in violazione delle regole di prudenza e di condotta nell'esecuzione dell'opera, relegando la relazione con la res al rango di mera occasione.

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