(massima n. 1)
Il committente non può rispondere per i danni causati a terzi dall'appaltatore in forza della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. quando il danno deriva esclusivamente dall'azione dell'appaltatore in violazione delle regole di prudenza e di condotta nell'esecuzione dell'opera, relegando la relazione con la res al rango di mera occasione.