(massima n. 1)
La responsabilitā da cose in custodia, regolata dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e prescinde dalla colpa del custode. Il danneggiato deve dimostrare unicamente la sussistenza del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia e la signoria di fatto esercitata dal custode sulla cosa. Il profilo della colpa del custode č irrilevante ai fini di questa fattispecie di responsabilitā.