Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15244 del 7 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā da cose in custodia, regolata dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e prescinde dalla colpa del custode. Il danneggiato deve dimostrare unicamente la sussistenza del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia e la signoria di fatto esercitata dal custode sulla cosa. Il profilo della colpa del custode č irrilevante ai fini di questa fattispecie di responsabilitā.

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