(massima n. 1)
La responsabilitą di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e si configura mediante la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, gravando sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. L'assenza di colpa del custode non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilitą.