(massima n. 1)
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilitā per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., č sufficiente la concausalitā della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode č impossibilitato ad offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto.