(massima n. 1)
In sede di accertamento dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere di dimostrare la titolarità della strada su cui si è verificato il sinistro e quindi il rapporto di custodia con la res che ha cagionato l'evento dannoso grava sull'attore. È erroneo attribuire tale onere alla parte convenuta, la quale ha il diritto di contestare la titolarità senza dover fornire prova negativa, ossia della non provincialità o comunalità della strada.