(massima n. 1)
La responsabilità della società che commissiona lavori di riparazione intrinsecamente pericolosi per la struttura del fabbricato, senza verificare preventivamente l'efficienza dell'impianto antincendio e senza predisporre le necessarie accortezze, può essere affermata a titolo di colpa in concreto, per violazione del principio del neminem laedere, e non sulla mera base della custodia dell'immobile ex art. 2051 cod. civ.