Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21307 del 25 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il committente di opere pubbliche risponde ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle opere stesse, non venendo meno per ciò solo il suo obbligo di custodia, che permane anche dopo la consegna del bene all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

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