Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21312 del 25 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, ossia di un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità e inevitabilità, senza alcuna rilevanza della diligenza del custode. La presenza di materiali sul manto stradale, che causano un incidente, rientra in questa responsabilità a meno che il custode non provi un evento fortuito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.