(massima n. 1)
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, ossia di un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità e inevitabilità, senza alcuna rilevanza della diligenza del custode. La presenza di materiali sul manto stradale, che causano un incidente, rientra in questa responsabilità a meno che il custode non provi un evento fortuito.