Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21317 del 25 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., il condominio č custode delle parti comuni dell'edificio e soggetto a una presunzione di responsabilitą oggettiva per i danni da esse derivanti. I vizi originari di costruzione o difetti intrinseci della cosa non possono qualificarsi come caso fortuito, poiché immanenti alla res stessa e rientranti nell'ambito della custodia.

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