(massima n. 1)
In tema di responsabilitą da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., il condominio č custode delle parti comuni dell'edificio e soggetto a una presunzione di responsabilitą oggettiva per i danni da esse derivanti. I vizi originari di costruzione o difetti intrinseci della cosa non possono qualificarsi come caso fortuito, poiché immanenti alla res stessa e rientranti nell'ambito della custodia.