(massima n. 1)
Il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno causato da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. č tenuto ad allegare e provare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, senza necessitā di dimostrare la pericolositā intrinseca della cosa stessa. Non č invece necessario provare la capacitā di vigilanza del custode, elemento estrinseco tenuto in conto solo come canone interpretativo della ratio legis.