(massima n. 1)
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere esclusa ove sia dimostrato il caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale, nella condotta di un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure nel comportamento della vittima. Nel caso di condotta della vittima, la responsabilità del custode è esclusa se il comportamento della vittima è tale da interrompere il nesso di causalità per aver costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.