(massima n. 1)
La responsabilitā del custode per i danni causati dalla cosa in custodia ha natura oggettiva. Ai fini della sua configurazione, č sufficiente che l'attore dimostri il nesso di causalitā tra la cosa in custodia e il danno. Al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, composto da un fatto naturale, dalla condotta del danneggiato o da quella di un terzo, connotato da imprevedibilitā ed inevitabilitā.