Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22279 del 2 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In ambito di responsabilità ex art. 2051 c.c., il giudice di merito è tenuto a valutare le circostanze fattuali del caso concreto, compresi i comportamenti della parte danneggiata e la situazione dei luoghi. La mancata adeguata delucidazione delle circostanze rilevanti da parte della ricorrente può comportare il rigetto del ricorso per inammissibilità, non essendo sufficienti richiami generici a precedenti giurisprudenziali che riguardino situazioni diverse nella loro connotazione fattuale.

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