(massima n. 1)
La responsabilitā ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito; il danneggiato č tenuto a provare che l'evento dannoso sia stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri fattori. Non č sufficiente che danno e cosa si trovino nello stesso contesto; č necessaria la prova dell'effettiva dinamica del fatto.