Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22283 del 2 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito; il danneggiato č tenuto a provare che l'evento dannoso sia stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri fattori. Non č sufficiente che danno e cosa si trovino nello stesso contesto; č necessaria la prova dell'effettiva dinamica del fatto.

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