Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22702 del 6 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità per danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. non può essere esclusa invocando il caso fortuito, quando l'evento dannoso, come una frana, sia prevedibile sulla base di dati storici e statistici specifici del luogo.

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