(massima n. 1)
La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, fondata sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale delle condotte del danneggiato o di un terzo. La prova del caso fortuito, nel caso di eventi atmosferici, deve essere fornita attraverso l'analisi di dati scientifici, quali i dati pluviometrici riferiti al contesto di localizzazione della cosa custodita.