(massima n. 2)
La responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, non basata su una presunzione di colpa del custode, ma su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dallo stato soggettivo del custode. Il danneggiato deve provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale esercitata dal custode. L'esimente di responsabilità del custode è costituita dal "caso fortuito", che può derivare anche da un fatto del danneggiato se connotato da inosservanza delle cautele normalmente necessarie secondo l'ordinaria diligenza.