Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23011 del 11 agosto 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata impermeabilizzazione del muro controterra, pur essendo collegata al bene in custodia, può configurare un caso fortuito idoneo a esonerare dalla responsabilità ex art. 2051, c.c., qualora risultino accertate le specifiche circostanze di fatto.

(massima n. 2)

La responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, non basata su una presunzione di colpa del custode, ma su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dallo stato soggettivo del custode. Il danneggiato deve provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale esercitata dal custode. L'esimente di responsabilità del custode è costituita dal "caso fortuito", che può derivare anche da un fatto del danneggiato se connotato da inosservanza delle cautele normalmente necessarie secondo l'ordinaria diligenza.

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