(massima n. 1)
In tema di responsabilitā per danni causati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'evento dannoso deve essere causalmente ascrivibile alla cosa custodita, senza che rilevi lo stato soggettivo del custode. Per configurare il caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilitā del custode, č necessario un fatto estraneo alla cosa stessa, che assorba l'efficienza causale dell'evento dannoso. Non possono qualificarsi come caso fortuito eventi relativi alla rottura o malfunzionamento della cosa custodita (nella specie, della rottura di un raccordo dell'impianto idrico).