Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23012 del 11 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā per danni causati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., l'evento dannoso deve essere causalmente ascrivibile alla cosa custodita, senza che rilevi lo stato soggettivo del custode. Per configurare il caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilitā del custode, č necessario un fatto estraneo alla cosa stessa, che assorba l'efficienza causale dell'evento dannoso. Non possono qualificarsi come caso fortuito eventi relativi alla rottura o malfunzionamento della cosa custodita (nella specie, della rottura di un raccordo dell'impianto idrico).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.